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PROVVEDIMENTI GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
COMUNICATO N. 5
COMUNICATO UFFICIALE N. 5
Nella riunione del giorno 19-11-2014 il Giudice Sportivo Territoriale Avv. Tullio Cristaudo, assistito dal supplente Giudice
Sportivo Territoriale Dott. Francesco Mazzi, ha assunto le seguenti decisioni:
A CARICO: ALLENATORIDFA 827 AMMONIZIONE
PALLAVOLO CARMIGNANO FIASCHI FEDERICO Per: CONDOTTA MALEDUCATA
2 penalità
A CARICO: SEGNAPUNTIDFA 827 AMMONIZIONE
OASI VIAREGGIO D’ALESSANDRO SABRINA Per: NON AVER SVOLTO
CORRETTAMENTE IL PROPRIO INCARICO
2 penalità
GARE NON PERVENUTE: 1029
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PROVVEDIMENTI VARI E ISTANZE: GARA DFA n. 827 OASI VOLLEY VIAREGGIO / PALLAVOLO
CARMIGNANO DEL 08.11.2014 RISULTATO 3-0 (25-9; 25-15; 25-21)
SI PREMETTE CHE AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO GIURISDIZIONALE ENTRATO IN VIGORE IL
27 OTTOBRE 2014 OGGETTO DEL PRESENTE GIUDIZIO DEVE INTENDERSI L'ISTANZA AVVERSO IL
RISULTATO DELLA GARA ( ART . 23 DEL REGOLAMENTO GIURISDIZIONALE) PRESENTATA DAL SODALIZIO
PALLAVOLO CARMIGNANO
− Vista l'istanza avverso l’omologa della gara in oggetto presentata dal sodalizio PALLAVOLO CARMIGNANO per presunta
irregolarità dell'andamento dell'incontro in quanto, nel secondo set sul punteggio 21-15 a favore OASI VOLLEY
VIAREGGIO era stato comminato un cartellino rosso al sig. FIASCHI Federico allenatore della PALLAVOLO
CARMIGNANO con conseguente sua penalizzazione e assegnazione del punto 22 al sodalizio OASI VOLLEY VIAREGGIO
e nel contempo lo stesso allenatore FIASCHI Federico veniva espulso dal terreno di gioco;
− Preso atto innanzi tutto del rispetto dei tempi e delle modalità dell'istanza ai fini della sua ammissibilità così come
espressamente stabilito dall'art.23 Regolamento Giurisdizionale ( vi sono stati il preannuncio del capitano annotato in referto,
la conferma per iscritto entro quindici minuti dalla conclusione della gara e l'invio dell'istanza con le motivazioni alla squadra
avversaria OASI VOLLEY VIAREGGIO e a questo Giudice in data 10.11.2014, nonché il versamento del contributo per
l'accesso ai servizi di giustizia di Euro 80,00 ai sensi dell'art.7 del Regolamento Giurisdizionale). A tal proposito si ritiene
adempiuto il termine perentorio di cui al comma 6 dell'art.23 Regolamento Giurisdizionale ( inoltro entro ventiquattro ore
dalla conclusione della gara) in quanto la gara si è svolta sabato 08.11.2014 e l'invio avvenuto lunedì 10.11.2014 ha
rispettato quanto previsto dall'art.2963 comma 3 del Codice Civile ( Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di
diritto al giorno seguente non festivo);
− Esaminata l'istanza nonché gli ulteriori documenti acquisiti ovvero referto e rapporto arbitrale, supplemento di rapporto
dell'arbitro, memoria difensiva della società OASI VOLLEY VIAREGGIO dai quali è emerso quanto segue:
1) A seguito del comportamento tenuto nei confronti del direttore di gara dall'allenatore del sodalizio PALLAVOLO
CARMIGNANO sig. FIASCHI Federico nel II set sul punteggio di 15-21 (applauso ironico, parole “ridicola” e “troia” )
l'arbitro comminava il cartellino rosso - condotta maleducata- ovvero penalizzazione con concessione del punto 22 al
sodalizio OASI VOLLEY VIAREGGIO, errando a parere di questo Giudice nell'interpretazione della condotta in quanto
le parole proferite (ridicola e troia) configuravano condotta offensiva e non maleducata meritevole della sanzione più
grave dell'espulsione. In ogni caso sul tipo di provvedimento sanzionatorio adottato dall'arbitro e del cartellino mostrato
(rosso) questo Giudice non può interloquire. Risultano, peraltro, infondate le lamentele del sodalizio PALLAVOLO
CARMIGNANO riguardo alle modalità di comunicazione, tramite il capitano, della sanzione comminata all'allenatore
FIASCHI Federico a seguito dei gesti e delle parole pronunciate;
2) Successivamente secondo quanto affermato dal sodalizio PALLAVOLO CARMIGNANO l'arbitro avrebbe espulso lo
stesso allenatore che si sarebbe accomodato in tribuna mentre secondo quanto dichiarato dal direttore di gara lo stesso FIPAV COMITATO REG. TOSCANA
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COMUNICATO N. 5
FIASCHI Federico fraintendendo le parole dell'arbitro che gli avrebbe detto ” la prossima la mando fuori” ( tesi
confermata anche dalla memoria difensiva del sodalizio OASI VOLLEY VIAREGGIO) avrebbe attraversato il campo di
gioco con una camminata da star passando sotto il seggiolone arbitrale e si sarebbe recato in tribuna fino alla fine del II
set.
3) In ogni caso, a prescindere dalle opposte dichiarazioni del direttore di gara e del sodalizio PALLAVOLO
CARMIGNANO, nel referto di gara l'arbitro faceva segnalare ( ne dà conferma nel supplemento del rapporto ) al
segnapunti la A di allenatore sotto la casella di espulsione ( anziché quella di penalizzazione) ed il segnapunti si
dimenticava di cerchiare il punto 22 comminato a seguito del cartellino rosso ( v. memoria difensiva OASI VOLLEY
VIAREGGIO);
− Considerato che l'annotazione a referto nella casella espulsione anziché penalizzazione del provvedimento ( cartellino
rosso ) assunto nei confronti dell'allenatore FIASCHI Federico, senza che l'arbitro abbia fatto cenno alcuno nel rapporto
dell'errore in cui era incorso ( né il segnapunti si era accorto di ciò errando, fra l'altro, nella mancata cerchiatura del punto
22 assegnato a seguito di penalizzazione) rende superfluo ogni ulteriore accertamento se effettivamente l'arbitro abbia
voluto espellere l'allenatore FIASCHI Federico o questi si sia allontanato volontariamente dalla panchina per tutto il
restante II set;
− Preso atto, inoltre, che l'arbitro stesso nel supplemento del rapporto dichiara che il preannuncio dell'istanza sarebbe
avvenuto quale contestazione del cartellino rosso ma dopo l'annotazione A di allenatore sotto la casella espulsione ( “.ho
fatto mettere io al segnapunti la “A” di allenatore sotto la casella di espulsione”) , dimodochè il preannuncio
dell'istanza, che non necessitava in quel momento alcuna motivazione, poteva riferirsi alla dinamica dell'espulsione che
sarebbe stata erroneamente comminata ed in tale senso il sodalizio PALLAVOLO CARMIGNANO ha anche motivato
nell'istanza allorché si lamenta che al cartellino rosso con conseguente penalizzazione sia stata contestualmente aggiunta
l'espulsione dell'allenatore FIASCHI Federico;
− Ritenuto che la comminazione della penalizzazione e la contemporanea espulsione costituiscono violazione delle Regole
di Gioco 2013-2016 ( Art.21.3 Scala delle sanzioni );
− Considerato,altresì, che ai fini dell'accoglimento dell'istanza questo Giudice deve valutare innanzi tutto se e quale danno (
l'attuale normativa , comma 1 dell'art.23 recita ...società che si ritenga danneggiata... mentre la precedente disciplina di
cui al comma 1 dell'art. 67 previgente richiedeva ..sempre che sussista un concreto interesse..”) il sodalizio
PALLAVOLO CARMIGNANO abbia subìto dall'assenza dell'allenatore dalla panchina nel restante II set dal punteggio di
22-15 in poi in quanto “erroneamente” espulso ;
− Ritenuto che astrattamente l'assenza dell'allenatore in panchina anche solo per una parte di un set, a prescindere
dall'andamento dell'intera gara, possa costituire un effettivo svantaggio per il sodalizio sanzionato che viene ad essere
privato della guida tecnica ;
− Ritenuto, infine che per le sanzioni disciplinari da comminarsi all'allenatore FIASCHI Federico dovrà tenersi conto della
sanzione ( cartellino rosso) inflitta dall'arbitro durante la gara nel rispetto della automaticità dei provvedimenti
disciplinata attualmente dall'art. 110 del Regolamento Giurisdizionale;
tutto ciò premesso
Il Giudice Sportivo Territoriale
− dispone ripetersi la gara OASI VOLLEY VIAREGGIO / PALLAVOLO CARMIGNANO a data da destinarsi;
− e commina le seguenti sanzioni:
FIASCHI Federico (allenatore PALLAVOLO CARMIGNANO) Ammonizione per
condotta maleducata (2 penalità);
− D'ALESSANDRO Sabrina (segnapunti OASI VOLLEY VIAREGGIO) Ammonizione per non aver svolto
correttamente il proprio incarico (2 penalità);
AFFISSO in data 19-11-2014
IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
(Avv. Tullio Cristaudo)