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gibbo2
view post Posted on 29/7/2016, 12:21 by: gibbo2
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lo statuto fipav dice questo:

www.federvolley.it/

Art. 22 Eleggibilità

1. Sono eleggibili alle cariche di Presidente Federale, di Vice Presidente, di
componente del Consiglio Federale, di Presidente o componente di
Comitato Regionale o Territoriale coloro che, siano regolarmente tesserati.
2. Sono eleggibili come rappresentanti degli atleti nel Consiglio Federale gli
atleti in attività che partecipano a competizioni almeno di livello regionale o che
abbiano partecipato alle medesime competizioni per almeno due stagioni
sportive nell’ultimo decennio.
3. Sono eleggibili come rappresentanti dei tecnici nel Consiglio Federale i
tecnici in attività o che siano stati tesserati in tale qualifica per almeno due anni
nell’ultimo decennio.
4. Tutti coloro che sono eleggibili devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) aver raggiunto la maggiore età;
c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non
colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che
comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
d) non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o
inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da
parte del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline
Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva o di organismi
sportivi internazionali riconosciuti;

e) non aver subito una sanzione a seguito dell’accertamento di una
violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni
del Codice Mondiale Antidoping WADA;
f) non avere come fonte primaria o prevalente di reddito una attività
commerciale direttamente collegata alla gestione della Federazione;
g) non essere in posizione di conflitto di interessi, anche economici, con la
carica federale ricoperta;
h) non avere in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le
Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Associate o contro altri
organismi riconosciuti dal CONI.
5. La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma accertata o verificatasi
dopo l’elezione comporta la decadenza dalla carica.

Art. 23 Incompatibilità

1. La carica di Presidente, Vice Presidente, componente del Consiglio
Federale, componente il Collegio dei Revisori dei Conti e componente degli
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Organi di Giustizia o della Procura Federale è incompatibile con qualsiasi altra
carica federale elettiva centrale o territoriale.
2. La carica di Presidente, Vice Presidente e componente del Consiglio
Federale è altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva
nazionale, in organismi riconosciuti dal CONI.
3. La carica di Presidente Federale, di componente del Collegio dei Revisori
dei Conti, di componente degli Organi di Giustizia o della Procura Federale,
nonché quella di arbitro è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e con
qualsiasi carica in seno agli affiliati.
4. Nessuno può ricoprire due cariche federali elettive. Chiunque venga a
trovarsi, per qualsiasi motivo in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto
ad optare per l’una o per l’altra delle cariche o qualifiche entro 15 giorni dal
verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si avrà
l’immediata decadenza automatica dalla carica assunta posteriormente.
5. Sono altresì considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono
essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di
permanente conflitto di interessi per ragioni economiche con l’Organo nel quale
sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d’interessi sia limitato a singole
deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o
agli altri.
 
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