www.regione.toscana.it/Ordinanza 70 del 2 luglio 2020 - Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure relative a:
impianti a fune, svolgimento di concorsi pubblici, cinema e spettacoli dal vivo, ballo di coppia,
saune, processioni religiose e manifestazioni con spostamento, consultazione di giornali e riviste, utilizzo delle carte da gioco, sport di contatto
Allegato A - CONCORSI
Allegato B - SPORT DI CONTATTOVisto l’articolo 1 comma 1, lett. g) del DPCM 11/06/2020 che dispone che “ a decorrere dal 25
giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province
Autonome che, d'intesa con il Ministero della Salute e dell'Autorità di Governo delegata in materia
di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento
della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui alla
lettera f) per quanto compatibili ”;
Considerato che, l’articolo 1, comma 1, lett.f) del dpcm sopra citato prevede che “ l’attività
sportiva di base e l’attività motoria (….) sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento
sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo
sport, sentita la federazione medico sportiva italiana (fmsi), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi
emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'articolo 1, comma 14 del decretolegge n. 33 del 2020 ”;
Dato atto che a seguito della riapertura di tutte le attività non si è riscontrato un peggioramento del
quadro epidemiologico che al contrario segue un evoluzione positiva;
Valutata, pertanto, la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per consentire lo svolgimento
degli sport di contatto a partire dal 3 luglio 2020 sulla base delle specifiche Linee guida di cui
all’allegato 2 alla presente ordinanza;
Ritenuto relativamente alle specifiche misure di prevenzione (comportamentali, igieniche,
organizzative) di cui all’allegato 2, di condividere quanto contenuto nelle “Linee Guida per l’attività
sportiva di base e l’attività motoria in genere” prodotte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Ufficio per lo sport, che sono state integrate con quanto previsto nelle Linee guida condivise
nell’ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ai fini del raggiungimento
dell’intesa con il Ministero della Salute e l’Autorità di Governo delegata in materia di sport;
RITENUTO, quindi, di provvedere alla ripresa dello svolgimento degli sport di contatto, nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle linee guida regionali di cui all’allegato 2 alla presente ordinanza,
salvo eventuali ulteriori o diverse prescrizioni e conseguenti valutazioni, all’esito dell’intesa con il
Ministero della Salute e l’Autorità di Governo delegata in materia di sport, ovvero a seguito
dell’approvazione in conferenza delle regioni di apposite linee guida;
Ritenuto che il potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell’adozione di misure di
contenimento rigorosamente funzionali alla tutela della salute trovi tuttora fondamento negli articoli
32 e 117, comma 3, della Costituzione oltre che negli articoli 32 della l.833/1978 e 117 del d.lgs n.
112/1998;
ORDINA
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Disposizioni per lo sport di contatto10. che a decorrere dal 3 luglio 2020, è consentita la ripresa degli sport di contatto sul territorio
regionale nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida per la ripresa
dello svolgimento degli sport di contatto di cui all’allegato 2 alla presente ordinanza;
11. di confermare, che laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è
raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri e che l’utilizzo della mascherina protettiva è
obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, nonché in spazi aperti, pubblici o
aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale;DISPOSIZIONI FINALI
L’allegato 2 dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.65/2020 è revocato.
L’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.58/2020 è revocata.
La presente ordinanza entra in vigore il 3 luglio 2020, ed è valida, salvo modifiche, fino alla data
finale dello stato di emergenza sanitaria.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:
al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
ai Prefetti;
ai Sindaci;
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto
dall’articolo 2 del d.l.33/2020 e dall’articolo 4 del d.l.19/2020;
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis
della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai
sensi dell’articolo 18 della medesima legge.
Il Presidente